"Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti
civili davanti al Tribunale per i Minorenni"
Decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione
e dell'affidamento dei minori;
Vista la legge di riforma dell'adozione, approvata in via definitiva dal
Senato il 1° marzo 2001 e in corso di pubblicazione, con la quale
sono state apportate modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in particolare
per quanto attiene all'istituzione della difesa di ufficio nei procedimenti
per la dichiarazione dello stato di adottabilità, oltre ad alcune modifiche
al titolo VIII del libro primo del codice civile;
Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di
ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità
e fino alla revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti
indicati nell'articolo 336 del codice civile, ai predetti procedimenti
devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni
transitorie per una tutela effettiva dei diritti del minore e per consentire
la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 24 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
della giustizia;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. In via transitoria e fino alla emanazione di una specifica disciplina
sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato
di adottabilità disciplinati dal titolo II, capo II, della legge4 maggio
1983, n. 184, e successive modifiche, ai predetti procedimenti e ai relativi
giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che
regolano i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, ai
medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 aprile 2001.
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Fassino, Ministro della giustizia.
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