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D.M. del 28.06.1985

"Principi e criteri per il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento delle pratiche inerenti l'adozione
dei minori stranieri da parte di enti ed organizzazioni ai sensi dell'articolo
38 della legge 4 maggio 1983, n. 184."
D.M. 28 giugno 1985

 

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori;
Visto l'art. 38 della stessa legge, secondo il quale enti pubblici ed
altre organizzazioni idonee possono essere autorizzate allo svolgimento
delle pratiche inerenti all'adozione dei minori stranieri;
Considerato che rientra «nello svolgimento delle pratiche inerenti
all'adozione di minori stranieri» ogni attività diretta a
fornire assistenza ai fini dell'adozione internazionale inclusi i contatti
con enti, organizzazioni o persone legalmente operanti nel Paese di provenienza
del minore, nel rispetto dei principi della legge;
Ritenuto di dover stabilire principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione;

Decreta:

1. L'autorizzazione, di cui all'art. 38 della legge 4 marzo
1983, n. 184, può essere concessa, a domanda, agli enti ed organizzazioni
che siano in possesso di personalità giuridica, non perseguano
fini di lucro e dimostrino di possedere capacità operativa e struttura
organizzativa adeguate in relazione allo svolgimento delle finalità
che la legge stessa si prefigge.

2. La domanda dovrà essere presentata dall'ente o
dalla organizzazione interessati al Ministero degli affari esteri. Direzione
generale dell'emigrazione e degli affari sociali Ufficio X e, per conoscenza,
al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio per la giustizia minorile,
con allegata la seguente documentazione:
copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
copia del decreto di riconoscimento di personalità giuridica;
bilanci consuntivi dell'ultimo biennio e di previsione per l'anno in corso;

ogni documentazione utile per comprovare l'idoneità.

3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità, gli enti
e le organizzazioni richiedenti dovranno concretamente dimostrare: di
avere la sede sociale in Italia; di disporre di strutture organizzative
rispondenti al tipo degli interventi da attuare in Italia e all'estero;
di avere operato nel settore dell'adozione internazionale, ovvero di essere
in grado dal punto di vista tecnico ed organizzativo, di poter efficacemente
operare nel campo predetto.

I richiedenti dovranno inoltre indicare:
contenuti, indirizzi operativi e metodologie degli interventi;
eventuale attività svolta e programma dell'attività che
intendono effettuare;
struttura organizzativa (organi statutari, organigramma uffici, nominativi
e qualifiche dei responsabili, numero e qualifiche dei dipendenti);
paesi stranieri nei quali operino o intendano operare e loro corrispondenti
in Italia e all'estero;
area geografica italiana nella quale operino o intendano operare.

4. L'autorizzazione può essere limitata a determinati
Paesi od aree geografiche, in Italia o all'estero. In tal caso essa potrà
successivamente essere estesa, a domanda, una volta esperita la necessaria
istruttoria.

5. L'autorizzazione può essere revocata o limitata
anche con riferimento a singoli Paesi od aree geografiche, in qualsiasi
momento, per il venir meno delle condizioni in base alle quali era stata
concessa, o qualora sopraggiunti motivi lo consiglino ad avviso dell'autorità
di vigilanza.

6. L'autorità di vigilanza procederà di regola
ogni tre anni ad accertare il persistere delle condizioni che avevano
determinato il rilascio dell'autorizzazione.

7. Gli enti e le organizzazioni che intendano estendere
i propri rapporti ad altri corrispondenti stranieri nell'ambito dei Paesi
per i quali sono stati autorizzati, debbono informarne l'autorità
di vigilanza.

8. Gli enti e le organizzazioni devono essere in grado di
fornire agli aspiranti adottanti adeguate informazioni sul contesto normativo
che regola l'adozione e gli istituti similari di protezione dei minori
nei Paesi con i quali operano; devono inoltre informare i propri corrispondenti
nel Paese di provenienza dei minori del contesto normativo che regola
nel nostro Paese l'istituto dell'adozione ed il diritto di famiglia, con
particolare riferimento alla dichiarazione di idoneità, ai requisiti
di età nonché alla normativa che regola la dichiarazione
di efficacia in Italia del diritto di famiglia e dei minori.

9. Gli enti e le organizzazioni sono tenuti a fornire agli
aspiranti adottanti specifiche informazioni scritte in cui siano precisate
le condizioni alle quali viene prestata l'assistenza.

10. Gli enti e le organizzazioni debbono curare la corretta
informazione degli adottanti circa i documenti di cui dovranno essere
in possesso per consentire il regolare ingresso in Italia del minore e
circa le successive procedure ai fini dell'adozione in Italia.

11. Prima di avviare la procedura all'estero, gli enti e
le organizzazioni debbono accertarsi che gli aspiranti adottanti siano
in possesso della dichiarazione di idoneità all'adozione di cui
all'art. 30 della legge n. 184/83.

Non appena individuato il minore per il quale saranno proposti
gli aspiranti adottanti, l'ente o l'organizzazione ne informano il Tribunale
per i minorenni che ha rilasciato la dichiarazione di idoneità.

12. Gli enti e le organizzazioni debbono:
tenere uno schedario delle domande di adozione - coperto da segreto professionale
- ad esclusiva disposizione dell'autorità di vigilanza;
presentare annualmente, alla stessa autorità, una relazione sull'attività
svolta e sui casi di adozione seguiti, segnalando i casi relativi ai minori
entrati in Italia per loro tramite;
inviare annualmente all'autorità di vigilanza il bilancio consuntivo
e quello di previsione per l'esercizio successivo.

13. Gli enti e le organizzazioni possono collaborare nelle
diverse fasi dell'adozione qualora richiesti dal competente tribunale
per i minorenni o dai servizi locali.

14. Le funzioni di autorità di vigilanza di cui agli
articoli 5, 6, 7 e 12 del presente decreto sono affidate all'ufficio per
la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.

15. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche
alle richieste di autorizzazione presentate anteriormente alla sua entrata
in vigore.

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