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Legge 149 - 28.03.2001

"Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina
dell’adozione e dell'affidamento dei minori», nonché
al titolo VIII del libro primo del codice civile"
Legge 28 marzo 2001, n. 149 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001

TITOLO I - Diritto del minore alla propria famiglia

TITOLO II - Affidamento del minore

TITOLO III - Dell'adozione
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Della dichiarazione di adottabilità
Capo III - Dell'affidamento preadottivo
Capo IV - Della dichiarazione di adozione

TITOLO IV - Dell'adozione in casi particolari
Capo I - Dell'adozione in casi particolari
e dei suoi effetti

Capo II - Delle forme dell'adozione in casi particolari

TITOLO V - Modifiche al titolo VIII del Libro
primo del Codice Civile

TITOLO VI - Norme finali, penali e transitorie

 

TITOLO I - Diritto del minore alla propria famiglia

Articolo 1.

1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata
«legge n. 184», è sostituito dal seguente: «Diritto del minore ad
una famiglia».

2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita dalla
seguente: «Princìpi generali».

3.  L’articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. ­ 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato
nell’ambito della propria famiglia.

2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente
la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del
diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia
sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie
competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro
autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei
familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire
al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Essi promuovono
altresì iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento
e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare,
organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli
operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le
famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione
minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni
senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle
famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita
e all’eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente
legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato
nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di
etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale
del minore e comunque non in contrasto con i princìpi fondamentali dell’ordinamento».

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TITOLO II - Affidamento del minore

Articolo 2.

1. All’articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti parole:
«Titolo I-bis. Dell’affidamento del minore».

2. L’articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. ­ 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi
dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli
minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento,
l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di cui al comma
1, è consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare
o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia
sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente
risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore
a sei anni l’inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo
familiare.

3. In caso di necessità e urgenza l’affidamento può essere disposto
anche senza porre in essere gli interventi di cui all’articolo 1, commi
2 e 3.

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre
2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile,
mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione
e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

5. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e sulla base
di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono
gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere
forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano
periodicamente il rispetto dei medesimi».

Articolo 3.

1. L’articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. ­ 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare
e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri
tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X
del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla
nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà
dei genitori o della tutela sia impedito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall’accoglienza
del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina
del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria
attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di
assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l’esercizio della potestà,
le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o
privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni
a tale esercizio».

Articolo 4.

1. L’articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. ­ 1. L’affidamento familiare è disposto dal servizio
sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore
esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto
gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove
si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del
tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli
330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate
specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio
dei poteri riconosciuti all’affidatario, e le modalità attraverso le quali
i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere
i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale
locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza,
nonché la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente
informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda
che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio
sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza,
nonché la vigilanza durante l’affidamento, deve riferire senza indugio
al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il
minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi
dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare
una relazione semestrale sull’andamento del programma di assistenza, sulla
sua presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di
difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato
il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile
al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine.
Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile,
dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento
rechi pregiudizio al minore.

5. L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa
autorità che lo ha disposto, valutato l’interesse del minore, quando sia
venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d’origine
che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso
rechi pregiudizio al minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto,
ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio
sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici
e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per
i minorenni l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di
tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato».

Articolo 5.

1. L’articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. ­ 1. L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore
e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo
conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia
ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed
osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità affidante. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile.
In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale
in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con
le autorità sanitarie. L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti
civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi
al minore affidato.

2. Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze,
su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge
opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia
di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità
più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre
strutture del territorio e dell’opera delle associazioni familiari eventualmente
indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili,
nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che
si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato».

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie
competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi
bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore
della famiglia affidataria».

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TITOLO III - Dell'adozione

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 6.

1. L’articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. ­ 1. L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio
da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere
avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare,
istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

3. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di
non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.

4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1
può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in
modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre
anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità
e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze
del caso concreto.

5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora
il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi
un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

6. Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli
adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci
anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei
quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi
un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con
atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell’adozione
l’avere già adottato un fratello dell’adottando o il fare richiesta di
adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all’adozione
di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni
o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono
intervenire, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità
finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere
economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione
e all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni degli adottati».

Articolo 7.

1. L’articolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. ­ 1. L’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati
in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può
essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve
essere manifestato anche quando il minore compia l’età predetta nel corso
del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla
pronuncia definitiva dell’adozione.

3. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente
sentito; se ha un’età inferiore, deve essere sentito, in considerazione
della sua capacità di discernimento».

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Capo II - Della dichiarazione di
adottabilità

Articolo 8.

1. L’articolo 8 della legge n.  184 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. ­ 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale
per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia
accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale
e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi,
purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore
di carattere transitorio.

2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le
condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso
istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare
ovvero siano in affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui
al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali
locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio
con l’assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti,
di cui al comma 2 dell’articolo 10».

Articolo 9.

1. L’articolo 9 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. ­ 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all’autorità pubblica
situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati
di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità
debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle
condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a
conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità
di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede
l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l’indicazione
specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori,
dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore
stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni,
assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso,
di dichiarare l’adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati
presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici
o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni
di abbandono, specificandone i motivi.

3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni,
che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa,
ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza
pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni
straordinarie in ogni tempo.

4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie
stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza
si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale
periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione può comportare
l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità
all’ufficio tutelare.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione
deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia
parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore
a sei mesi. L’omissione della segnalazione può comportare la decadenza
dalla potestà sul figlio a norma dell’articolo 330 del codice civile e
l’apertura della procedura di adottabilità».

Articolo 10.

1. L’articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. ­ 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un
giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all’articolo 9, comma
2, provvede all’immediata apertura di un procedimento relativo allo stato
di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all’occorrenza, tramite
i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi
accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull’ambiente
in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di
abbandono.

2. All’atto dell’apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori
o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi
con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni
li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore
di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti
dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal
tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione
ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione
del giudice.

3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all’affidamento
preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse del
minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o
una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori
sul minore, la sospensione dell’esercizio delle funzioni del tutore e
la nomina di un tutore provvisorio.

4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma
3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni
o da un giudice da lui delegato.

5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare
o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale
provvede in camera di consiglio con l’intervento del pubblico ministero,
sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione.
Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici
e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al
pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli
330 e seguenti del codice civile».

Articolo 11.

1. All’articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole:
«parenti entro il quarto grado» sono inserite le seguenti: «che abbiano
rapporti significativi con il minore».

Articolo 12.

1. All’articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole
«ai sensi del secondo comma dell’articolo 10» sono sostituite dalle seguenti:
«ai sensi del comma 3 dell’articolo  10».

Articolo 13.

1. L’articolo 14 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. ­ 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima
della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento,
quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta
che la sospensione può riuscire utile nell’interesse del minore. In tal
caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non
superiore a un anno.

2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti
perché adottino le iniziative opportune».

Articolo 14.

1. L’articolo 15 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. ­ 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti
previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono
di cui all’articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato
dal tribunale per i minorenni quando:

a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12
e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;

b) l’audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato
il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non
disponibilità ad ovviarvi;

c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono rimaste
inadempiute per responsabilità dei genitori.

2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta
dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito
il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell’istituto di assistenza
pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore
è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti,
sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni
dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento.

3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero,
ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, al
tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso
agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei
termini di cui all’articolo 17».

Articolo 15.

1. L’articolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. ­ 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura
prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano
i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che
non vi è luogo a provvedere.

2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero,
ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, nonché
al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni
adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse del minore.

3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Articolo 16.

1. L’articolo 17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. ­ 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le
altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, sezione
per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite
le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento,
pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della
stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza
è notificata d’ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.

2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso
per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi
di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell’articolo 360 del codice
di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso
articolo.

3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso deve essere
fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi».

Articolo 17.

1. L’articolo 18 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. ­ 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di
adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i
minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale
stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno
successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità
è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione
deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del
tribunale per i minorenni».

Articolo 18.

1. L’articolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. ­ 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca,
nell’interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di
cui all’articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma
2 dell’articolo 15.

2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d’ufficio
o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.

3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.

4. Nel caso in cui sia in atto l’affidamento preadottivo, lo stato
di adottabilità non può essere revocato».

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Capo III - Dell'affidamento preadottivo

Articolo 19.

1. L’articolo 22 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. ­ 1. Coloro che intendono adottare devono presentare
domanda al tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilità
ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni
indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive
a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia comunicazione
a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda
è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori,
relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì
essere comunicati d’ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione
e può essere rinnovata.

2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere
fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.

3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti
di cui all’articolo 6, dispone l’esecuzione delle adeguate indagini di
cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali
singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità
delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella
istruttoria alle domande dirette all’adozione di minori di età superiore
a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi
entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare
il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente
familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano
adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale
devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per
non più di centoventi giorni.

5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate,
sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente
in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti
il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il
minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore,
in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra
formalità di procedura, dispone, senza indugio, l’affidamento preadottivo,
determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto
gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’affidamento
alla coppia prescelta.

7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i
richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini.
Non può essere disposto l’affidamento di uno solo di più fratelli, tutti
in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L’ordinanza
è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento
di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci
giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di
cui all’articolo 18.

8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento
preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali
sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche
separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso,
di uno psicologo, al fine di valutare le cause all’origine delle difficoltà.
Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale».

Articolo 20.

1. L’articolo 23 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. ­ 1. L’affidamento preadottivo è revocato dal tribunale
per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore
o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all’articolo 22, comma
8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non
superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale
per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono
essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell’istanza
di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore
di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento,
gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza
o di sostegno.

2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore
dell’istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone
la revoca dell’affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere
entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all’articolo 18.

3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli
opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo
10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

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Capo IV - Della dichiarazione di
adozione

Articolo 21.

1. L’articolo 25 della legge n.  184 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. ­ 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato
lo stato di adottabilità, decorso un anno dall’affidamento, sentiti i
coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore
di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento,
il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività
di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni
previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede
sull’adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo
o di non fare luogo all’adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni
quattordici deve manifestare espresso consenso all’adozione nei confronti
della coppia prescelta.

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che
hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni
quattordici, debbono essere sentiti.

3. Nell’interesse del minore il termine di cui al comma 1 può
essere prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei coniugi affidatari,
con ordinanza motivata.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento
preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere ugualmente
disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti di entrambi, con
effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

5. Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione
tra i coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta nei confronti
di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, qualora
il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

6. La sentenza che decide sull’adozione è comunicata al pubblico
ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento
preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti
temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si
applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Articolo 22.

1. L’articolo 26 della legge n.  184 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. ­ 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo
o non fare luogo all’adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può
essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della
Corte d’appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal
tutore del minore. La Corte d’appello, sentite le parti ed esperito ogni
accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata
d’ufficio alle parti per esteso.

2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso
per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica
della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell’articolo
360 del codice di procedura civile.

3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso per Cassazione
deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi
atti introduttivi.

4. La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta definitiva,
è immediatamente trascritta nel registro di cui all’articolo 18 e comunicata
all’ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell’atto di
nascita dell’adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione
deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza
al cancelliere del tribunale per i minorenni.

5. Gli effetti dell’adozione si producono dal momento della definitività
della sentenza».

Articolo 23.

1. All’articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole
«ai sensi dell’articolo 25, quinto comma» sono sostituite dalle seguenti
«ai sensi dell’articolo 25, comma 5».

Articolo 24.

1. L’articolo 28 della legge n.  184 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. ­ 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione
ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono
più opportuni.

2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato
deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con
l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità
del minore e dell’annotazione di cui all’articolo 26, comma 4.

3. L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi
altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi
di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai
quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione
espressa dell’autorità giudiziaria. Non è necessaria l’autorizzazione
qualora la richiesta provenga dall’ufficiale di stato civile, per verificare
se sussistano impedimenti matrimoniali.

4. Le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici
possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà
dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se
sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l’informazione
sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del
minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di
una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i
presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per
la salute del minore.

5. L’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere
a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori
biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi
e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza
deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

6. Il tribunale per i minorenni procede all’audizione delle persone
di cui ritenga opportuno l’ascolto; assume tutte le informazioni di carattere
sociale e psicologico, al fine di valutare che l’accesso alle notizie
di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico
del richiedente. Definita l’istruttoria, il tribunale per i minorenni
autorizza con decreto l’accesso alle notizie richieste.

7. L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato
non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora
anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere
nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di
rimanere anonimo.

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’autorizzazione
non è richiesta per l’adottato maggiore di età quando i genitori adottivi
sono deceduti o divenuti irreperibili».

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TITOLO IV - Dell'adozione in casi particolari

Capo I - Dell'adozione in casi particolari
e dei suoi effetti

Articolo 25.

1. L’articolo 44 della legge n.  184 è sostituito dal seguente:

«Art. 44. ­ 1. I minori possono essere adottati anche quando non
ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al
sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore
sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo
dell’altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo
3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.  104, e sia orfano
di padre e di madre;

soppressa

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento
preadottivo.

2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche
in presenza di figli legittimi.

3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d)
del comma 1 l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi
non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione
può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi
i coniugi.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma
1 l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di
coloro che egli intende adottare».

Articolo 26.

1. L’articolo 45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. ­ 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti
dall’articolo 44 si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando
che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

2. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente
sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione
della sua capacità di discernimento.

3. In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto gli anni quattordici,
l’adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale
rappresentante.

4. Quando l’adozione deve essere disposta nel caso previsto dall’articolo
44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante
dell’adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non
può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa
delle sue condizioni di minorazione».

Articolo 27.

1. L’articolo 47 della legge n.  184 è sostituito dal seguente:

«Art. 47. ­ 1. L’adozione produce i suoi effetti dalla data della
sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l’adottante
quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.

2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e
prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell’altro
coniuge, al compimento degli atti necessari per l’adozione.

3. Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento
della morte dell’adottante».

Articolo 28.

1. L’articolo 49 della legge n.  184 è sostituito dal seguente:

«Art. 49. ­ 1. L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato
e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della
comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del
libro primo del codice civile.

2. L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito
o fa un inventario infedele può essere privato dell’amministrazione dei
beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni».

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Capo II - Delle forme dell'adozione
in casi particolari

Articolo 29.

1. La lettera a) del terzo comma dell’articolo 57 della legge
n. 184 è sostituita dalla seguente:

«a) l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il
minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare
degli adottanti;».

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TITOLO V - Modifiche al titolo VIII del Libro primo
del Codice Civile

Articolo 30.

1. L’articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:

 «Art. 313. - (Provvedimento del tribunale) ­ Il tribunale,
in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra
formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o
non far luogo alla adozione.

L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni
dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello,
che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».

Articolo 31.

1. L’articolo 314 del codice civile è sostituito dal seguente:

 «Art. 314. - (Pubblicità) ­ La sentenza definitiva che pronuncia
l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente,
entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione,
da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere
del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale
di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.

Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta
ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.

L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza
che pronuncia l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene
opportuni».

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TITOLO VI - Norme finali, penali e transitorie

Articolo 32.

1. All’articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole: «può
essere sentito ove sia opportuno e» sono sostituite dalle seguenti: «deve
essere sentito».

2. All’articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le parole:
«e, se opportuno, anche di età inferiore» sono sostituite dalle seguenti:
«e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento».

3. All’articolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le parole:
«, se opportuno,» sono sostituite dalle seguenti: «, in considerazione
della loro capacità di discernimento,».

Articolo 33.

1. All’articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le parole:
«di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell’articolo 9» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 9».

Articolo 34.

1. L’articolo 70 della legge n.  184 è sostituito dal seguente:

«Art. 70. ­ 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico
servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione
di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio,
sono puniti ai sensi dell’articolo 328 del codice penale. Gli esercenti
un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione
fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati
che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni l’elenco di tutti i minori ricoverati
o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti
familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione
fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000».

Articolo 35.

1. Il primo comma dell’articolo 71 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:

«Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione,
affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all’estero
perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno
a tre anni».

2. Il sesto comma dell’articolo 71 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:

«Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l’affidamento
di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con
multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.»

Articolo 36.

1. Il primo comma dell’articolo 73 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:

«Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce
qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia
stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo
stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino
a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000».

Articolo 37.

1. All’articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «ovvero l’allontanamento del genitore o convivente
che maltratta o abusa del minore».

 2. All’articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «ovvero l’allontanamento del genitore o convivente
che maltratta o abusa del minore».

 3. All’articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

«Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore
sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti
dalla legge».

Articolo 38.

1. L’articolo 80 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 80. ­ 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla
durata dell’affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni
previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore
dell’affidatario.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 12 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all’articolo
6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000,
n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.

3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema
di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia,
di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno
alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in
affidamento, affinchè tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità
e l’idoneità all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche».

Articolo 39.

1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e successivamente con cadenza triennale, il Ministro della giustizia
e il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nell’ambito delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento
una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, al fine
di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità perseguite e
la rispondenza all’interesse del minore, in particolare per quanto attiene
all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 3 e 5,
della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’articolo
6 della presente legge.

Articolo 40.

1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro
e non oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore,
anche con l’apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il
Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati
adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all’adozione nazionale e internazionale,
con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito
del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole disponibili
all’adozione in relazione ai casi di cui all’articolo 44 della legge 4
maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’articolo 25 della presente
legge.

2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento,
a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata
con cadenza trimestrale.

3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le
modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per
quanto attiene all’adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza
e la riservatezza dei dati.

4. Dall’attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 41.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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