In questa sezione vengono raccolti i principali riferimenti normativi in materia di Adozione Internazionale.
Deliberazione 31 maggio 2001
(Deliberazione n.2/2001/AE/AUT/ALBO)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2001
"Albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476."
Decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001
"Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al Tribunale per i Minorenni"
Legge 28 marzo 2001, n. 149
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001
"Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"
Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale
Legge 31 dicembre 1998, n. 476
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1999
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri"
D.M. 28 giugno 1985
"Principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle pratiche inerenti l'adozione dei minori stranieri da parte di enti ed organizzazioni ai sensi dell'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184."
Legge n. 184 del 4 maggio 1983
Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori
LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione
in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993;
Letto l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
sostituito dalla richiamata legge n. 476/1998, che al comma 1, lettera
c) prevede che la Commissione per le Adozioni Internazionali autorizzi
l'attivita' degli enti diretta allo svolgimento, per conto di terzi, di
pratiche di adozione di minori stranieri;
Lette le proprie deliberazioni in data 7 e 14 marzo 2001,
in data 4 aprile 2001 e in data 2, 3, 8, 9, 17, 23 e 31 maggio 2001 assunte
ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1o dicembre 1999, n. 492, sulle istanze
di autorizzazione presentate ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto;
Letti gli articoli 10 e 16 del citato D.P.R. n. 492/1999
che prevedono l'iscrizione in apposito albo degli enti autorizzati e la
pubblicazione di detto albo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
DELIBERA
L'albo degli enti autorizzati allo svolgimento di pratiche
di adozione internazionale e' formato come segue:
Elenco Enti autorizzati: (vedi Commissione per le Adozioni Internazionali - CAI)
Elenco Sedi autorizzate: (vedi Commissione per le Adozioni Internazionali - CAI)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione
e dell'affidamento dei minori;
Vista la legge di riforma dell'adozione, approvata in via definitiva dal
Senato il 1° marzo 2001 e in corso di pubblicazione, con la quale
sono state apportate modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in particolare
per quanto attiene all'istituzione della difesa di ufficio nei procedimenti
per la dichiarazione dello stato di adottabilità, oltre ad alcune modifiche
al titolo VIII del libro primo del codice civile;
Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di
ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità
e fino alla revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti
indicati nell'articolo 336 del codice civile, ai predetti procedimenti
devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni
transitorie per una tutela effettiva dei diritti del minore e per consentire
la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 24 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
della giustizia;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. In via transitoria e fino alla emanazione di una specifica disciplina
sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato
di adottabilità disciplinati dal titolo II, capo II, della legge4 maggio
1983, n. 184, e successive modifiche, ai predetti procedimenti e ai relativi
giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che
regolano i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, ai
medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 aprile 2001.
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Fassino, Ministro della giustizia.
TITOLO I - Diritto del minore alla propria famiglia
TITOLO II - Affidamento del minore
TITOLO III - Dell'adozione
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Della dichiarazione di adottabilità
Capo III - Dell'affidamento preadottivo
Capo IV - Della dichiarazione di adozione
TITOLO IV - Dell'adozione in casi particolari
Capo I
e dei suoi effetti
Capo II - Delle forme dell'adozione in casi particolari
primo del Codice Civile
1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata
«legge n. 184», è sostituito dal seguente: «Diritto del minore ad
una famiglia».
2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita dalla
seguente: «Princìpi generali».
3. L’articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato
nell’ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente
la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del
diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia
sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie
competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro
autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei
familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire
al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Essi promuovono
altresì iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento
e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare,
organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli
operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le
famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione
minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni
senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle
famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita
e all’eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente
legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato
nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di
etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale
del minore e comunque non in contrasto con i princìpi fondamentali dell’ordinamento».
1. All’articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti parole:
«Titolo I-bis. Dell’affidamento del minore».
2. L’articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi
dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli
minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento,
l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di cui al comma
1, è consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare
o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia
sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente
risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore
a sei anni l’inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo
familiare.
3. In caso di necessità e urgenza l’affidamento può essere disposto
anche senza porre in essere gli interventi di cui all’articolo 1, commi
2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre
2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile,
mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione
e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e sulla base
di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono
gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere
forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano
periodicamente il rispetto dei medesimi».
1. L’articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare
e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri
tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X
del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla
nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà
dei genitori o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall’accoglienza
del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina
del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria
attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di
assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l’esercizio della potestà,
le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o
privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni
a tale esercizio».
1. L’articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. 1. L’affidamento familiare è disposto dal servizio
sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore
esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto
gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove
si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del
tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli
330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate
specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio
dei poteri riconosciuti all’affidatario, e le modalità attraverso le quali
i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere
i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale
locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza,
nonché la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente
informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda
che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio
sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza,
nonché la vigilanza durante l’affidamento, deve riferire senza indugio
al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il
minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi
dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare
una relazione semestrale sull’andamento del programma di assistenza, sulla
sua presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di
difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato
il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile
al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine.
Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile,
dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento
rechi pregiudizio al minore.
5. L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa
autorità che lo ha disposto, valutato l’interesse del minore, quando sia
venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d’origine
che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso
rechi pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto,
ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio
sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici
e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per
i minorenni l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di
tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato».
1. L’articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. 1. L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore
e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo
conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia
ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed
osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità affidante. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile.
In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale
in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con
le autorità sanitarie. L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti
civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi
al minore affidato.
2. Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze,
su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge
opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia
di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità
più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre
strutture del territorio e dell’opera delle associazioni familiari eventualmente
indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili,
nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che
si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato».
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie
competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi
bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore
della famiglia affidataria».
1. L’articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. 1. L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio
da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere
avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare,
istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di
non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.
4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1
può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in
modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre
anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità
e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze
del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora
il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi
un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli
adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci
anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei
quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi
un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con
atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell’adozione
l’avere già adottato un fratello dell’adottando o il fare richiesta di
adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all’adozione
di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».
8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni
o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono
intervenire, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità
finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere
economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione
e all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni degli adottati».
1. L’articolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. 1. L’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati
in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può
essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve
essere manifestato anche quando il minore compia l’età predetta nel corso
del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla
pronuncia definitiva dell’adozione.
3. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente
sentito; se ha un’età inferiore, deve essere sentito, in considerazione
della sua capacità di discernimento».
1. L’articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale
per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia
accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale
e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi,
purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore
di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le
condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso
istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare
ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui
al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali
locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio
con l’assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti,
di cui al comma 2 dell’articolo 10».
1. L’articolo 9 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all’autorità pubblica
situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati
di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità
debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle
condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a
conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità
di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede
l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l’indicazione
specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori,
dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore
stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni,
assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso,
di dichiarare l’adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati
presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici
o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni
di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni,
che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa,
ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza
pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni
straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie
stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza
si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale
periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione può comportare
l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità
all’ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione
deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia
parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore
a sei mesi. L’omissione della segnalazione può comportare la decadenza
dalla potestà sul figlio a norma dell’articolo 330 del codice civile e
l’apertura della procedura di adottabilità».
1. L’articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un
giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all’articolo 9, comma
2, provvede all’immediata apertura di un procedimento relativo allo stato
di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all’occorrenza, tramite
i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi
accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull’ambiente
in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di
abbandono.
2. All’atto dell’apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori
o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi
con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni
li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore
di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti
dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal
tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione
ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione
del giudice.
3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all’affidamento
preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse del
minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o
una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori
sul minore, la sospensione dell’esercizio delle funzioni del tutore e
la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma
3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni
o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare
o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale
provvede in camera di consiglio con l’intervento del pubblico ministero,
sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione.
Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici
e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al
pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli
330 e seguenti del codice civile».
1. All’articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole:
«parenti entro il quarto grado» sono inserite le seguenti: «che abbiano
rapporti significativi con il minore».
1. All’articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole
«ai sensi del secondo comma dell’articolo 10» sono sostituite dalle seguenti:
«ai sensi del comma 3 dell’articolo 10».
1. L’articolo 14 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima
della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento,
quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta
che la sospensione può riuscire utile nell’interesse del minore. In tal
caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non
superiore a un anno.
2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti
perché adottino le iniziative opportune».
1. L’articolo 15 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 15. 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti
previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono
di cui all’articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato
dal tribunale per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12
e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
b) l’audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato
il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non
disponibilità ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono rimaste
inadempiute per responsabilità dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta
dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito
il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell’istituto di assistenza
pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore
è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti,
sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni
dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento.
3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero,
ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, al
tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso
agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei
termini di cui all’articolo 17».
1. L’articolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura
prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano
i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che
non vi è luogo a provvedere.
2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero,
ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, nonché
al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni
adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
1. L’articolo 17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le
altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, sezione
per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite
le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento,
pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della
stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza
è notificata d’ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso
per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi
di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell’articolo 360 del codice
di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso
articolo.
3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso deve essere
fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi».
1. L’articolo 18 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 18. 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di
adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i
minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale
stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno
successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità
è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione
deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del
tribunale per i minorenni».
1. L’articolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 21. 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca,
nell’interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di
cui all’articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma
2 dell’articolo 15.
2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d’ufficio
o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l’affidamento preadottivo, lo stato
di adottabilità non può essere revocato».
1. L’articolo 22 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. 1. Coloro che intendono adottare devono presentare
domanda al tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilità
ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni
indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive
a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia comunicazione
a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda
è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori,
relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì
essere comunicati d’ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione
e può essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere
fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti
di cui all’articolo 6, dispone l’esecuzione delle adeguate indagini di
cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali
singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità
delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella
istruttoria alle domande dirette all’adozione di minori di età superiore
a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi
entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare
il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente
familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano
adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale
devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per
non più di centoventi giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate,
sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente
in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti
il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il
minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore,
in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra
formalità di procedura, dispone, senza indugio, l’affidamento preadottivo,
determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto
gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’affidamento
alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i
richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini.
Non può essere disposto l’affidamento di uno solo di più fratelli, tutti
in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L’ordinanza
è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento
di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci
giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di
cui all’articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento
preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali
sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche
separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso,
di uno psicologo, al fine di valutare le cause all’origine delle difficoltà.
Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale».
1. L’articolo 23 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. 1. L’affidamento preadottivo è revocato dal tribunale
per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore
o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all’articolo 22, comma
8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non
superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale
per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono
essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell’istanza
di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore
di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento,
gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza
o di sostegno.
2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore
dell’istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone
la revoca dell’affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere
entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all’articolo 18.
3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli
opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo
10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
1. L’articolo 25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 25. 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato
lo stato di adottabilità, decorso un anno dall’affidamento, sentiti i
coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore
di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento,
il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività
di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni
previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede
sull’adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo
o di non fare luogo all’adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni
quattordici deve manifestare espresso consenso all’adozione nei confronti
della coppia prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che
hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni
quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nell’interesse del minore il termine di cui al comma 1 può
essere prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei coniugi affidatari,
con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento
preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere ugualmente
disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti di entrambi, con
effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione
tra i coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta nei confronti
di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, qualora
il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull’adozione è comunicata al pubblico
ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento
preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti
temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si
applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
1. L’articolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 26. 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo
o non fare luogo all’adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può
essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della
Corte d’appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal
tutore del minore. La Corte d’appello, sentite le parti ed esperito ogni
accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata
d’ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso
per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica
della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell’articolo
360 del codice di procedura civile.
3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso per Cassazione
deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi
atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta definitiva,
è immediatamente trascritta nel registro di cui all’articolo 18 e comunicata
all’ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell’atto di
nascita dell’adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione
deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza
al cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dell’adozione si producono dal momento della definitività
della sentenza».
1. All’articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole
«ai sensi dell’articolo 25, quinto comma» sono sostituite dalle seguenti
«ai sensi dell’articolo 25, comma 5».
1. L’articolo 28 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 28. 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione
ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono
più opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato
deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con
l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità
del minore e dell’annotazione di cui all’articolo 26, comma 4.
3. L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi
altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi
di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai
quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione
espressa dell’autorità giudiziaria. Non è necessaria l’autorizzazione
qualora la richiesta provenga dall’ufficiale di stato civile, per verificare
se sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici
possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà
dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se
sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l’informazione
sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del
minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di
una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i
presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per
la salute del minore.
5. L’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere
a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori
biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi
e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza
deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all’audizione delle persone
di cui ritenga opportuno l’ascolto; assume tutte le informazioni di carattere
sociale e psicologico, al fine di valutare che l’accesso alle notizie
di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico
del richiedente. Definita l’istruttoria, il tribunale per i minorenni
autorizza con decreto l’accesso alle notizie richieste.
7. L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato
non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora
anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere
nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di
rimanere anonimo.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’autorizzazione
non è richiesta per l’adottato maggiore di età quando i genitori adottivi
sono deceduti o divenuti irreperibili».
1. L’articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 44. 1. I minori possono essere adottati anche quando non
ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al
sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore
sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo
dell’altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo
3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano
di padre e di madre;
soppressa
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento
preadottivo.
2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche
in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d)
del comma 1 l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi
non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione
può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi
i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma
1 l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di
coloro che egli intende adottare».
1. L’articolo 45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 45. 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti
dall’articolo 44 si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando
che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.
2. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente
sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione
della sua capacità di discernimento.
3. In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto gli anni quattordici,
l’adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale
rappresentante.
4. Quando l’adozione deve essere disposta nel caso previsto dall’articolo
44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante
dell’adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non
può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa
delle sue condizioni di minorazione».
1. L’articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 47. 1. L’adozione produce i suoi effetti dalla data della
sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l’adottante
quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e
prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell’altro
coniuge, al compimento degli atti necessari per l’adozione.
3. Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento
della morte dell’adottante».
1. L’articolo 49 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 49. 1. L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato
e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della
comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del
libro primo del codice civile.
2. L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito
o fa un inventario infedele può essere privato dell’amministrazione dei
beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni».
1. La lettera a) del terzo comma dell’articolo 57 della legge
n. 184 è sostituita dalla seguente:
«a) l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il
minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare
degli adottanti;».
1. L’articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 313. - (Provvedimento del tribunale) Il tribunale,
in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra
formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o
non far luogo alla adozione.
L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni
dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello,
che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».
1. L’articolo 314 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 314. - (Pubblicità) La sentenza definitiva che pronuncia
l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente,
entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione,
da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere
del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale
di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta
ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza
che pronuncia l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene
opportuni».
1. All’articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole: «può
essere sentito ove sia opportuno e» sono sostituite dalle seguenti: «deve
essere sentito».
2. All’articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le parole:
«e, se opportuno, anche di età inferiore» sono sostituite dalle seguenti:
«e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento».
3. All’articolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le parole:
«, se opportuno,» sono sostituite dalle seguenti: «, in considerazione
della loro capacità di discernimento,».
1. All’articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le parole:
«di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell’articolo 9» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 9».
1. L’articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 70. 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico
servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione
di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio,
sono puniti ai sensi dell’articolo 328 del codice penale. Gli esercenti
un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione
fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati
che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni l’elenco di tutti i minori ricoverati
o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti
familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione
fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000».
1. Il primo comma dell’articolo 71 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione,
affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all’estero
perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno
a tre anni».
2. Il sesto comma dell’articolo 71 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l’affidamento
di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con
multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.»
1. Il primo comma dell’articolo 73 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce
qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia
stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo
stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino
a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000».
1. All’articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «ovvero l’allontanamento del genitore o convivente
che maltratta o abusa del minore».
2. All’articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «ovvero l’allontanamento del genitore o convivente
che maltratta o abusa del minore».
3. All’articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore
sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti
dalla legge».
1. L’articolo 80 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 80. 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla
durata dell’affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni
previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore
dell’affidatario.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 12 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all’articolo
6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000,
n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema
di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia,
di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno
alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in
affidamento, affinchè tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità
e l’idoneità all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche».
1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e successivamente con cadenza triennale, il Ministro della giustizia
e il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nell’ambito delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento
una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, al fine
di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità perseguite e
la rispondenza all’interesse del minore, in particolare per quanto attiene
all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 3 e 5,
della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’articolo
6 della presente legge.
1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro
e non oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore,
anche con l’apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il
Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati
adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all’adozione nazionale e internazionale,
con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito
del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole disponibili
all’adozione in relazione ai casi di cui all’articolo 44 della legge 4
maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’articolo 25 della presente
legge.
2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento,
a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata
con cadenza trimestrale.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le
modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per
quanto attiene all’adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza
e la riservatezza dei dati.
4. Dall’attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Riconoscendo che, per lo sviluppo armonioso della sua personalità,
il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità,
d'amore e di comprensione,
Ricordando che ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di priorità,
misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia
d'origine,
Riconoscendo che l'adozione internazionale può offrire l'opportunità
di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali i non può
essere trovata una famiglia idonea nel 1oro Stato di origine,
Convinti della necessità di prevedere misure atte a garantire
che le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del
minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, e che siano evitate
la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori,
Desiderando stabilire, a questo scopo, disposizioni
comuni che tengano conto dei principi riconosciuti dagli strumenti internazionali,
in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del Minore
del 20 novembre 1989, e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Principi
sociali e Giuridici applicabili alla Protezione ed all'Assistenza ai Minori,
con particolare riferimento alle prassi in materia di adozione e di affidamento
familiare, sul piano nazionale e su quello internazionale (Risoluzione
dell'Assemblea Generale 41/85 del 3 dicembre 1986),
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
CAPITOLO I - Sfera di applicazione della convenzione
CAPITOLO II - Concdizioni delle adozioni internazionali
CAPITOLO III - Autorità centrali ed organismi abilitati
CAPITOLO IV - Condizioni prcedurali dell'adozione internazionale
CAPITOLO V - Riconoscimento ed effetti dell'adozione
CAPITOLO VI - Disposizioni generali
CAPITOLO VII - Clausole finali
Articolo.1
La presente Convenzione ha per oggetto:
a - di stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionalisi
facciano nell'interesse superiore, del minore e nel rispetto dei diritti
fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale;
b - d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti,
al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi prevenire
la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori;
c - di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni
realizzate in conformità alla Convenzione.
Articolo.2
1. La Convenzione si applica allorché un minore, residente abitualmente
in uno Stato contraente ("Stato d'origine") è stato o deve essere
trasferito in un altro Stato contraente ("Stato dì accoglienza"),
sia a seguito di adozione nello Stato d'origine da parte di coniugi o
di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia
in vista di tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello di origine.
2.La Convenzione contempla solo le adozioni che determinano un
legame di filiazione.
Articolo.3
La Convenzione cessa di applicarsi se i consensi previsti dall'art.17
lett.c) non sono stati espressi prima che il minore compia l'età
di diciotto anni.
Articolo.4
Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto
se le autorità competenti dello Stato d'origine:
a - hanno stabilito che il minore é adottabile;
b hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità
di affidamento del minore nello Stato d'origine, che l'adozione internazionale
corrisponde al suo superiore interesse;
c - si sono assicurate:
1). che le persone, istituzioni ed autorità, il cui consenso é
richiesto per l'adozione, sono state assistite con la necessaria consulenza
e sono state debitamente informate sulle conseguenze del loro consenso,
in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la cessazione, a
causa dell'adozione, dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia
d'origine;
2) che tali persone, istituzioni ed autorità hanno prestato il
consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che questo consenso
é stato espresso o attestato per iscritto;
3) che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita
di alcun genere e non sono stati revocati; e
4) che il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato prestato
solo successivamente alla nascita del minore; e
d- si sono assicurate, tenuto conto dell'età e della maturità
del minore,
1) che questi é stato assistito mediante una. consulenza e che
è stato debitamente informato sulle conseguenze dell'adozione e
del suo consenso all'adozione, qualora tale consenso sia richiesto;
2) che i desideri e le opinioni del minore sono stati presi in considerazione;
3) che il consenso del minore all'adozione, quando é richiesto,
é stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite,
ed é stato espresso o constatato per iscritto; e
4) che il consenso non é stato ottenuto mediante pagamento o contropartita
di alcun genere.
Articolo.5
Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto
se le autorità competenti dello Stato di accoglienza:
a - hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati
e idonei per l'adozione;
b - si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono stati assistiti
con í necessari consigli; e
c - hanno constatato che il minore é o sarà autorizzato
ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato medesimo.
Articolo.6
1. Ogni Stato contraente designa un'Autorità Centrale incaricata
di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione.
2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti
giuridici e gli Stati comprendenti unità territoriali autonome
sono liberi di designare più di una Autorità Centrale, specificando
l'estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato
che ha nominato più di un'Autorità Centrale designerà
l'Autorità Centrale cui potrà essere indirizzata ogni comunicazione,
per la successiva remissione all'Autorità Centrale competente nell'ambito
dello Stato medesimo.
Articolo.7
1. Le Autorità Centrali debbono cooperare fra loro e promuovere
la collaborazione fra le autorità competenti dei loro Stati per
assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri scopi della
Convenzione.
2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per:
a - fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati in materia
d'adozione, ed altre informazioni generali, come statistiche e formulari
tipo;
b - informarsi scambievolmente sul funzionamento della Convenzione e,
per quanto possibile, eliminare gli ostacoli all'applicazione della medesima.
Articolo.8
Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso
di pubbliche autorità, tutte le misure idonee a prevenire profitti
materiali indebiti in occasione di una adozione e ad impedire qualsiasi
pratica contraria agli scopi della Convenzione.
Articolo.9
Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso
di pubbliche autorità o di organismi debitamente abilitati nel
loro Stato, ogni misura idonea, in particolare per:
a - raccogliere, conservare e scambiare informazioni relative alla situazione
del minore e dei futuri genitori adottivi, nella misura necessaria alla
realizzazione dell'adozione;
b - agevolare, seguire ed attivare la procedura in vista dell'adozione;
c - promuovere nei rispettivi Stati l'istituzione di servizi di consulenza
per l'adozione e per la fase successiva all'adozione;
d - scambiare rapporti generali di valutazione sulle esperienze in materia
di adozione internazionale;
e - rispondere, nella misura consentita dalla legge del proprio Stato,
alle richieste motivate di informazioni su una particolare situazione
d'adozione, formulate da altre Autorità Centrali o da autorità
pubbliche.
Articolo.10
Possono ottenere l'abilitazione e conservarla solo quegli organismi che
dimostrino la loro idoneità a svolgere correttamente i compiti
che potrebbero essere loro affidati.
Articolo.11
Un organismo abilitato deve:
a - perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e nei limiti
fissati dalle autorità competenti dello Stato che concede l'abilitazione;
b - essere diretto e gestito da persone che, per integrità morale,
formazione o esperienza, sono qualificate ad agire nel campo dell'adozione
internazionale;
c - essere sottoposto alla sorveglianza dì autorità competenti
dello Stato medesimo, per quanto riguarda la sua composizione, il suo
funzionamento e la sua situazione finanziaria.
Articolo.12
Un organismo abilitato in uno Stato contraente non potrà agire
in un altro Stato se le autorità competenti dì entrambi
gli Stati non vi abbiano consentito.
Articolo.13
La designazione delle Autorità Centrali e, se del caso, l'estensione
delle loro funzioni, come pure la denominazione e l'indirizzo degli organismi
abilitati sono comunicati da ogni traente all'Ufficio Permanente della
Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato.
Articolo.14
Le persone residenti abitualmente in uno Stato contraente, che desiderano
adottare un minore con residenza abituale in un altro Stato contraente,
debbono - rivolgersi all'Autorità Centrale dello Stato in cui esse
risiedono abitualmente.
Articolo.15
1. Se ritiene che i richiedenti sono qualificati ed idonei per l'adozione
l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza redige una relazione
contenente informazioni sulla loro identità, capacità legale
ed idoneità all'adozione, sulla loro situazione personale, familiare
e sanitaria, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano,
sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, nonché
sulle caratteristiche dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere.
2. Essa trasmette la relazione all'Autorità Centrale dello Stato
d'origine.
Articolo.16
1.Se ritiene che il minore è adottabile, l'Autorità Centrale
dello Stato d'origine:
a - redige una relazione contenente informazioni circa l'identità
del minore, la sua adottabilità, il suo ambiente sociale, la sua
evoluzione personale e familiare, 1'anamnesi sanitaria del minore stesso
e della sua famiglia, nonché circa le sue necessità particolari;
b - ritiene in debito conto le condizioni di educazione del minore, la
sua origine etnica, religiosa e culturale;
c - si assicura che i consensi previsti dall'art.4 sono stati ottenuti;
e
d - constata, basandosi particolarmente sulle relazioni concernenti il
minore ed i futuri genitori adottivi, che l'affidamento prefigurato é
nel superiore interesse del minore.
2.Trasmette all'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza la
relazione sul minore, la prova dei consensi richiesti e le ragioni
della sua decisione sull'affidamento, curando di non rivelare l'identità
della madre e del padre se, nello Stato d'origine, tale identità
non debba essere resa nota.
Articolo. 17
La decisione di affidamento di un minore a futuri genitori adottivi può
essere presa nello Stato d'origine soltanto a condizione che:
a - 11 Autorità Centrale di questo Stato si sia accertata del
consenso dei futuri genitori adottivi;
b - l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza abbia approvato
la decisione di affidamento, allorché la legge di questo Stato
o l'Autorità Centrale dello Stato d'origine lo richiedano;
c - le Autorità Centrali dì entrambi gli Stati siano concordi
sul fatto che la procedura di adozione prosegua; e
d - sia stato determinato, in conformità all'articolo 5, che i
futuri genitori adottivi sono qualificati ed idonei all'adozione e che
il minore é o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare
in permanenza nello Stato di accoglienza.
Art.18
Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati effettuano i passi
necessari per far ottenere al minore l'autorizzazione ad uscire dallo
Stato d'origine, e quella d'ingresso e di residenza permanente nello Stato
d'accoglienza.
Articolo. 19
1. Il trasferimento del minore nello Stato di accoglienza può
aver luogo solo se le condizioni fissate dall'articolo 17 si sono verificate.
2. Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati si adoperano affinché
il trasferimento avvenga in assoluta sicurezza, in condizioni appropriate
e, se possibile, in compagnia dei genitori adottivi o dei futuri genitori
adottivi.
3. Se il trasferimento non ha luogo, le relazioni indicate agli articoli
15 e 16 vengono restituite alle autorità mittenti.
Articolo.20
Le Autorità Centrali si tengono informate sulla procedura di adozione,
sulle misure prese per condurla a termine e sullo svolgimento del periodo
di prova, quando é richiesto.
Articolo. 21
1. Allorché l'adozione deve aver luogo successivamente al trasferimento
del minore nello Stato di accoglienza, l'Autorità Centrale di tale
Stato, se ritiene che la permanenza del minore nella famiglia che lo ha
accolto non é più conforme al superiore interesse di lui,
prende le misure necessarie alla protezione del minore, particolarmente
al fine di:
a - riprendere il minore dalle persone che desideravano adottarlo ed
averne provvisoriamente cura;
b - di concerto con l'Autorità Centrale dello Stato d'origine,
assicurare senza ritardo un nuovo affidamento per l'adozione del minore
o, in difetto, una presa a carico alternativa durevole; l'adozione non
può aver luogo se l'Autorità Centrale dello Stato d'origine
non é stata debitamente informata circa i nuovi genitori adottivi;
c - come ultima ipotesi, provvedere al ritorno del minore, se il suo
interesse lo richiede
2. Il minore, tenuto particolarmente conto della sua età e della
sua maturità, sarà consultato e, se del caso, sarà
ottenuto il suo consenso sulle misure da prendere in conformità
al presente articolo.
Articolo.22
1. Le funzioni conferite all'Autorità Centrale dal presente capitolo
possono essere esercitate da autorità pubbliche o da organismi
abilitati in conformità alle norme contenute nel capitolo III,
nella misura consentita dalle leggi del suo Stato.
2. Qualunque Stato contraente può dichiarare al depositario della
Convenzione che le funzioni conferite all'Autorità Centrale in
virtù degli Articoli da 15 a 21 possono esser esercitate altresì
in tale Stato, nella misura consentita dalla legge e sotto il controllo
delle autorità statali competenti, da organismi o persone che:
a - soddisfino le condizioni di moralità, di competenza professionale,
d'esperienza e di responsabilità richieste dallo Stato medesimo;
e
b - siano, per integrità morale e formazione od esperienza, qualificate
ad agire nel campo dell'adozione internazionale.
3. Lo Stato contraente che fa la dichiarazione prevista al comma 2, comunica
regolarmente all'Ufficio Permanente della Conferenza de l'Aja di diritto
internazionale privato i nomi e gli indirizzi degli organismi e delle
persone interessati.
4. Uno Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione
che le adozioni dei minori residenti abitualmente sul suo territorio possono
aver luogo solo se le funzioni conferite alle Autorità centrali
sono esercitate in conformità al primo comma.
5. Anche se è stata fatta la dichiarazione indicata al comma 2,
le relazioni previste dagli articoli 15 e 16 sono, in ogni caso, redatte
sotto la responsabilità dell'Autorità Centrale o di altre
autorità o organismi, in conformità al primo comma.
Articolo.23
1. L'adozione certificata conforme alla Convenzione, dall'autorità
competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, é riconosciuta
di pieno diritto negli altri Stati contraenti. Il certificato indica quando
e da chi i consensi indicati all'art.17, lettera c, sono stati prestati.
2. Ogni Stato contraente, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione,
dell'approvazione o dell'adesione, notifica al depositario della Convenzione
l'identità e le funzioni delle autorità o delle autorità
che, in tale Stato, sono competenti a rilasciare il certificato. Notifica,
altresì, qualsiasi modifica nella designazione di queste autorità.
Articolo.24
Il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da uno Stato
contraente solo se essa é manifestamente contraria all'ordine pubblico,
tenuto conto dell'interesse superiore del minore.
Articolo.25
Ogni Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione
di non essere tenuto a riconoscere, in base a questa, le adozioni fatte
in conformità ad un accordo concluso in applicazione dell'art.
39, comma 2.
Articolo.26
1 . Il riconoscimento dell'adozione comporta quello:
a - del legame giuridico di filiazione tra il minore ed i suoi genitori
adottivi,
b - della responsabilità parentale dei genitori adottivi nei confronti
del minore;
c - della cessazione del legame giuridico preesistente di filiazione
tra il minore, sua madre e suo padre, se l'adozione produce questo effetto
nello Stato contraente in cui ha avuto luogo.
2. Se l'adozione ha l'effetto di porre fine ad un legame giuridico preesistente
di filiazione tra il minore ed i suoi genitori, il minore gode nello Stato
di accoglienza ed in ogni altro Stato contraente in cui l'adozione è
riconosciuta, di diritti equivalenti a quelli risultanti da un'adozione
che produca tale effetto in ciascuno di questi Stati.
3. I commi precedenti non pregiudicano l'applicazione di qualunque disposizione
più favorevole al minore, in vigore nello Stato contraente che
riconosce l'adozione.
Articolo.27
1. L'adozione fatta nello Stato d'origine, se non ha per effetto di porre
fine al legame preesistente di filiazione, può essere convertita,
nello Stato di accoglienza che la riconosce in conformità alla
Convenzione, in una adozione che produce questo effetto,
a - se l'ordinamento giuridico dello Stato di accoglienza lo consente;
e
b - se i consensi previsti dall'articolo 4, lettere c) e d), sono stati
o sono prestati in considerazione di una tale adozione.
2. Alla decisione di conversione dell'adozione si applica l'articolo
23.
Articolo.28
La Convenzione non deroga alle leggi dello Stato d'origine, che richiedono
che l'adozione di un minore residente abitualmente in tale Stato deve
aver luogo nel suo territorio o che proibisca l'affidamento del minore
nello Stato di accoglienza o il suo trasferimento verso questo Stato prima
dell'adozione.
Articolo.29
Nessun contatto può aver luogo fra i futuri genitori adottivi
ed i genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la custodia,
fino a quando non sono state soddisfatte le condizioni, previste dell'articolo
4, lettere da a) a c), e dell'articolo 5 lettera a), salvo se l'adozione
abbia luogo fra i membri della stessa famiglia o se siano osservate le
condizioni fissate dall'autorità competente dello Stato
d'origine.
Articolo.30
1. Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano
con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in
particolare quelle relative all'identità della madre e del padre
ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia.
2. Le medesime autorità assicurano l'accesso del minore o del
suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata,
nella misura consentita dalla legge dello Stato.
Articolo.31
Salvo quanto previsto dall'art.30, i dati personali raccolti o trasmessi
in conformità alla Convenzione, in particolare quelli indicati
agli articoli 15 e 16, non possono essere utilizzati a fini diversi da
quelli per cui sono stati raccolti o trasmessi.
Articolo.32
1. Non é consentito alcun profitto materiale indebito in relazione
a prestazioni per una adozione internazionale.
2. Possono essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le spese, compresi
gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle persone che sono intervenute
nell'adozione.
3. I dirigenti, gli amministratori e gli impiegati degli organismi che
intervengono nell'adozione non possono ricevere una remunerazione sproporzionata
in rapporto ai servizi resi.
Articolo.33
Quando un'autorità competente constata che una disposizione della
Convenzione é stata trasgredita o rischia chiaramente di esserlo,
ne informa subito l'Autorità Centrale dello Stato cui essa appartiene.
L'Autorità Centrale ha la responsabilità di curare che siano
applicate le misure opportune.
Articolo. 34
Se l'Autorità competente dello Stato destinatario di un documento
lo richiede, questo deve essere tradotto, con certificazione di conformità
all'originale. Le spese di traduzione, salvo se diversamente stabilito,
sono a carico dei futuri genitori adottivi.
Articolo.35
Le autorità competenti degli Stati contraenti trattano le procedure
di adozione in modo sollecito.
Articolo.36
Riguardo a quegli Stati che hanno, in materia di adozione, due o più
sistemi di diritto, applicabili in differenti unità territoriali:
a - qualsiasi riferimento alla residenza abituale nello Stato s'intende
fatto alla residenza abituale in una unità territoriale di questo
Stato
b - qualsiasi riferimento alla legge dello Stato s'intende fatto alla
legge in vigore nell'unità territoriale pertinente
c - qualsiasi riferimento alle autorità competenti o alle autorità
pubbliche dello Stato s'intende fatto alle autorità abilitate ad
agire nell'unità territorialmente pertinente
d - qualsiasi riferimento agli organismi abilitati dello Stato s'intende
fatto agli organismi abilitati nell'unità territoriale pertinente.
Articolo.37
Quando uno Stato ha in materia di adozione, due o più sistemi
di diritto, applicabili a differenti categorie di persone, ogni riferimento
alla legge di detto Stato s'intende fatto al sistema di diritto indicato
dall'ordinamento dello Stato medesimo.
Articolo.38
Uno Stato in cui diverse unità territoriali abbiano proprie regole
giuridiche in materia di adozione, non è tenuto ad applicare la
Convenzione, qualora uno Stato con ordinamento giuridico unitario non
fosse tenuta ad applicarla.
Articolo. 39
1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali ai quali degli
Stati contraenti siano Parti e che contengono disposizioni sulle materie
regolate dalla presente Convenzione, a meno che non sia diversamente dichiarato
dagli Stati Parti di tali strumenti.
2. Ogni Stato contraente può concludere, con uno o più
degli altri Stati contraenti, accordi tendenti a favorire l'applicazione
della convenzione nei loro reciproci rapporti. Tali accordi possono derogare
solo alle disposizioni contenute negli articoli da 14 a 16 e da 18 a 21.
Gli Stati che concludono simili accordi ne trasmettono una copia al depositario
della Convenzione.
Articolo.40
Non è ammessa alcuna riserva alla Convenzione.
Articolo.41
La Convenzione é applicabile in ogni caso in cui la domanda, prevista
dall'art.14, sia pervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della
Convenzione nello Stato di accoglienza ed in quello d'origine.
Articolo.42
Il Segretario Generale della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale
privato convoca periodicamente una Commissione speciale, al fine di valutare
il funzionamento pratico della convenzione.
Articolo.43
1. La Convenzione é aperta alla firma degli Stati che erano Membri
della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato al momento
della Diciassettesima Sessione e degli altri Stati che hanno partecipato
a tale Sessione.
2. Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti
di ratifica, di accettazione e di approvazione saranno depositati presso
il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario
della Convenzione.
Articolo. 44
1. Gli altri Stati potranno aderire alla Convenzione, successivamente
alla sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 46, comma l.
2. Lo strumento di adesione. sarà depositato presso il depositario.
3. L'adesione avrà effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato
aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni nei
confronti di essa nel termine di. sei mesi dalla ricezione della notifica
prevista dall'art.48, lettera b). Tale eventuale obiezione potrà
altresì essere sollevata da qualsiasi Stato al momento della ratifica,
dell'accettazione o dell'approvazione della Convenzione, successive all'adesione.
Tali obiezioni vanno notificate al depositario.
Articolo.45
1. Uno Stato che comprende due o più unità territoriali,
nelle quali differenti ordinamenti giuridici si applicano alle materie
contemplate nella presente Convenzione, può, al momento della firma,
della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione,
dichiarare che la presente Convenzione si applica a tutte le unità
territoriali o soltanto ad una o ad alcune di esse, e può in qualsiasi
momento modificare tale dichiarazione facendone una nuova.
2. Queste dichiarazioni sono notificate al depositario ed indicano espressamente
le unità territoriali in cui la Convenzione si applica.
3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo,
la Convenzione si applica a tutte le unità territoriali di detto
Stato.
Art.46
1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito del terzo strumento
di ratifica, di accettazione o d'approvazione previsto dall'articolo 43.
2. In seguito la Convenzione entrerà in vigore:
a - per ogni Stato che la ratifica, l'accetta o l'approva posteriormente,
o che vi aderisce, il primo giorno del mese successivo allo scadere di
un periodo di tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica,
d'accettazione, d'approvazione o di adesione;
b - per le unità territoriali cui la Convenzione sia stata estesa
in conformità all'articolo 45, il primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la notifica prevista in detto
articolo.
Articolo.47
1. Ogni Stato Parte alla Convenzione può denunciarla mediante
notifica indirizzata per iscritto al depositario.
2. La denuncia avrà effetto dal primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento
della notifica da parte del depositario. Se é specificato nella
notifica un periodo più lungo perché abbia efficacia la
denuncia, questa avrà effetto allo scadere del periodo in questione,
dopo la data di ricevimento della notifica.
Articolo.48
Il depositario notifica agli Stati membri della Conferenza de L'Aja di
diritto internazionale privato, agli altri Stati che, hanno Partecipato
alla Diciassettesima Sessione, e agli Stati che hanno aderito in conformità
alle disposizioni dell'articolo 44:
a - le firme, le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni indicate
all'articolo 43;
b - le adesioni e le obiezioni alle adesioni indicate all'articolo 44;
c - la data in cui la Convenzione entrerà in vigore in conformità
alle disposizioni dell'articolo 46;
d - le dichiarazioni e le designazioni menzionate agli articoli 22, 23,
25 e 45;
e - gli accordi menzionati all'articolo 39;
f - le denunce previste dall'articolo 47.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno
firmato la presente Convenzione.
FATTO a L'Aja, il 29 maggio 1993, in francese e in inglese, entrambi
i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà
depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di cui
una copia certificata conforme sarà consegnata, per via diplomatica,
a ciascun Stato che era Membro della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale
privato al momento della Diciassettesima Sessione, ed a ciascuno degli
altri Stati che hanno partecipato a tale Sessione.
di concerto con
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori;
Visto l'art. 38 della stessa legge, secondo il quale enti pubblici ed
altre organizzazioni idonee possono essere autorizzate allo svolgimento
delle pratiche inerenti all'adozione dei minori stranieri;
Considerato che rientra «nello svolgimento delle pratiche inerenti
all'adozione di minori stranieri» ogni attività diretta a
fornire assistenza ai fini dell'adozione internazionale inclusi i contatti
con enti, organizzazioni o persone legalmente operanti nel Paese di provenienza
del minore, nel rispetto dei principi della legge;
Ritenuto di dover stabilire principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione;
1. L'autorizzazione, di cui all'art. 38 della legge 4 marzo
1983, n. 184, può essere concessa, a domanda, agli enti ed organizzazioni
che siano in possesso di personalità giuridica, non perseguano
fini di lucro e dimostrino di possedere capacità operativa e struttura
organizzativa adeguate in relazione allo svolgimento delle finalità
che la legge stessa si prefigge.
2. La domanda dovrà essere presentata dall'ente o
dalla organizzazione interessati al Ministero degli affari esteri. Direzione
generale dell'emigrazione e degli affari sociali Ufficio X e, per conoscenza,
al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio per la giustizia minorile,
con allegata la seguente documentazione:
copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
copia del decreto di riconoscimento di personalità giuridica;
bilanci consuntivi dell'ultimo biennio e di previsione per l'anno in corso;
ogni documentazione utile per comprovare l'idoneità.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità, gli enti
e le organizzazioni richiedenti dovranno concretamente dimostrare: di
avere la sede sociale in Italia; di disporre di strutture organizzative
rispondenti al tipo degli interventi da attuare in Italia e all'estero;
di avere operato nel settore dell'adozione internazionale, ovvero di essere
in grado dal punto di vista tecnico ed organizzativo, di poter efficacemente
operare nel campo predetto.
I richiedenti dovranno inoltre indicare:
contenuti, indirizzi operativi e metodologie degli interventi;
eventuale attività svolta e programma dell'attività che
intendono effettuare;
struttura organizzativa (organi statutari, organigramma uffici, nominativi
e qualifiche dei responsabili, numero e qualifiche dei dipendenti);
paesi stranieri nei quali operino o intendano operare e loro corrispondenti
in Italia e all'estero;
area geografica italiana nella quale operino o intendano operare.
4. L'autorizzazione può essere limitata a determinati
Paesi od aree geografiche, in Italia o all'estero. In tal caso essa potrà
successivamente essere estesa, a domanda, una volta esperita la necessaria
istruttoria.
5. L'autorizzazione può essere revocata o limitata
anche con riferimento a singoli Paesi od aree geografiche, in qualsiasi
momento, per il venir meno delle condizioni in base alle quali era stata
concessa, o qualora sopraggiunti motivi lo consiglino ad avviso dell'autorità
di vigilanza.
6. L'autorità di vigilanza procederà di regola
ogni tre anni ad accertare il persistere delle condizioni che avevano
determinato il rilascio dell'autorizzazione.
7. Gli enti e le organizzazioni che intendano estendere
i propri rapporti ad altri corrispondenti stranieri nell'ambito dei Paesi
per i quali sono stati autorizzati, debbono informarne l'autorità
di vigilanza.
8. Gli enti e le organizzazioni devono essere in grado di
fornire agli aspiranti adottanti adeguate informazioni sul contesto normativo
che regola l'adozione e gli istituti similari di protezione dei minori
nei Paesi con i quali operano; devono inoltre informare i propri corrispondenti
nel Paese di provenienza dei minori del contesto normativo che regola
nel nostro Paese l'istituto dell'adozione ed il diritto di famiglia, con
particolare riferimento alla dichiarazione di idoneità, ai requisiti
di età nonché alla normativa che regola la dichiarazione
di efficacia in Italia del diritto di famiglia e dei minori.
9. Gli enti e le organizzazioni sono tenuti a fornire agli
aspiranti adottanti specifiche informazioni scritte in cui siano precisate
le condizioni alle quali viene prestata l'assistenza.
10. Gli enti e le organizzazioni debbono curare la corretta
informazione degli adottanti circa i documenti di cui dovranno essere
in possesso per consentire il regolare ingresso in Italia del minore e
circa le successive procedure ai fini dell'adozione in Italia.
11. Prima di avviare la procedura all'estero, gli enti e
le organizzazioni debbono accertarsi che gli aspiranti adottanti siano
in possesso della dichiarazione di idoneità all'adozione di cui
all'art. 30 della legge n. 184/83.
Non appena individuato il minore per il quale saranno proposti
gli aspiranti adottanti, l'ente o l'organizzazione ne informano il Tribunale
per i minorenni che ha rilasciato la dichiarazione di idoneità.
12. Gli enti e le organizzazioni debbono:
tenere uno schedario delle domande di adozione - coperto da segreto professionale
- ad esclusiva disposizione dell'autorità di vigilanza;
presentare annualmente, alla stessa autorità, una relazione sull'attività
svolta e sui casi di adozione seguiti, segnalando i casi relativi ai minori
entrati in Italia per loro tramite;
inviare annualmente all'autorità di vigilanza il bilancio consuntivo
e quello di previsione per l'esercizio successivo.
13. Gli enti e le organizzazioni possono collaborare nelle
diverse fasi dell'adozione qualora richiesti dal competente tribunale
per i minorenni o dai servizi locali.
14. Le funzioni di autorità di vigilanza di cui agli
articoli 5, 6, 7 e 12 del presente decreto sono affidate all'ufficio per
la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.
15. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche
alle richieste di autorizzazione presentate anteriormente alla sua entrata
in vigore.
TITOLO I - Dell'affidamento dei minori
TITOLO II - Dell'adozione
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Della dichiarazione di adottabilità
Capo III - Dell'affidamento preadottivo
Capo IV - Della dichiarazione di adozione
TITOLO III - Dell'adozione internazionale
Capo I - Dell'adozione di minori stranieri
Capo II - Dell'espatrio di minori a scopo di adozione
TITOLO IV - Dell'adozione in casi particolari
Capo I - Dell'adozione in casi particolari e dei
suoi effetti
Capo II - Delle forme dell'adozione in casi particolari.
TITOLO V - Modifiche al titolo VIII del libro I del codice
civile
TITOLO VI - Norme finali, penali e transitorie
Articolo 1.
Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia.
Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della presente legge
e dalle altre leggi speciali.
Articolo 2.
Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo
può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli
minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare,
al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.
Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito
il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato,
da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del
minore stesso.
Articolo 3.
L'istituto di assistenza pubblico o privato esercita i poteri tutelari
sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del capo I del titolo
X del libro I del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina
di un tutore, ed in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà
dei genitori o della tutela sia impedito. All'istituto di assistenza spettano
i poteri e gli obblighi dell'affidatario di cui all'articolo 5.
Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà,
l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente
limiti o condizioni a tale esercizio.
Articolo 4.
L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo
consenso manifestato dai genitori o dal genitore eserente la potestà,
ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e,
se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo
ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore,
provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e
seguenti del codice civile.
Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente
le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio
dei poteri riconosciuti all'affidatario.
Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento
ed il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento
con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od
il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento
emesso ai sensi del primo o del secondo comma.
L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità
che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta
meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine
che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso
rechi pregiudizio al minore.
Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute
le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessario, al
competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti
nell'interesse del minore.
Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi
di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma.
Articolo 5.
L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere
al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto
delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia
ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed
osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità
affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
316 del codice civile.
L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori
e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.
Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili,
nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati
presso un istituto.
Articolo 6.
L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno
tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto
e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori
che intendono adottare.
L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non
più di quaranta anni l'età dell'adottando .
Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti
successivi.
Articolo 7.
L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato
di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere
adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere
manifestato anche quando il minore compia l'età sopraindicata nel
corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato
sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.
Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito;
se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito,
salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore.
Articolo 8.
Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal
tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori
in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e
materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché
la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere
transitorio.
La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni
di cui al comma precedente, anche quando i minori siano ricoverati presso
istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare.
Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo
comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale
rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
Articolo 9.
Chiunque ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica
situazioni di abbandono di minori di età.
I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti
un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più
presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in
situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio
ufficio.
La situazione di abbandono può essere accertata anche d'ufficio
dal giudice.
Gli istituti di assistenza pubblici o privati devono trasmettere semestralmente
al giudice tutelare del luogo, ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori
ricoverati con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località
di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni
psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie
informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni
di quelli tra i ricoverati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone
i motivi.
Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti
ai fini di cui al comma precedente. Può procedere ad ispezioni
straordinarie in ogni tempo.
Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente
nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga
per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne
segnalazione al giudice tutelare, che trasmette gli atti al tribunale
per i minorenni con relazione informativa. L'omissione della segnalazione
può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari
o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Nello stesso termine di cui al comma precedente uguale segnalazione deve
essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente
entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a
sei mesi.
L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla
potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile
e l'apertura della procedura di adottabilità.
Articolo 10.
Il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato,
ricevute le informazioni di cui all'articolo precedente, dispone di urgenza
tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza approfonditi
accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente
in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di
abbandono.
Il tribunale può disporre in ogni momento e fino al provvedimento
di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse
del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà
dei genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la
nomina di un tutore provvisorio.
In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma precedente
possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o
da un giudice da lui delegato.
Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare
i provvedimenti urgenti così assunti.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero,
i genitori, il tutore, il rappresentante dell'istituto presso cui il minore
è ricoverato o la persona cui egli è affidato e tenuto conto
di ogni altra idonea informazione. Deve inoltre essere sentito il minore
che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età
inferiore. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico
ministero ed ai genitori.
Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Articolo 11.
Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano
deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro
il quarto grado, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo
stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai
sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide
nell'esclusivo interesse del minore.
Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano
riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia
stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire
ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello
stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione
della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori
naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione
può essere disposta dal tribunale per un periodo massimò
di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistito dal
genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente,
permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale.
Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore,
la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del
sedicesimo anno di età del genitore naturale, purché sussistano
le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo
anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri
due mesi.
Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti,
nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.
Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi
chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se
trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento,
si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello
stato di adottabilità.
Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa
entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile,
che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo
comma.
Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo,
il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione
giudiziale di paternità o maternità è sospeso di
diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.
Articolo 12.
Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori
o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente,
che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è
nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto
motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi
a sé o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione
del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può
essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.
In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare
competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale
per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità,
impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni
idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione
e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti
da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi
locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine
di più validi rapporti tra il minore e la famiglia.
Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere
al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli
alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso,
dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma
dell'articolo 10.
Articolo 13.
Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente
risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora
o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione
ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previe
nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.
Articolo 14.
Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione
di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari
circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione
può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione
è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad
un anno, eventualmente prorogabile.
La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perché
adottino le iniziative opportune.
Articolo 15.
A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli
precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo
8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal
tribunale per i minorenni quando:
1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non
si sono presentati senza giustificato motivo;
2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza
di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute
per responsabilità dei genitori.
La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è
disposta dal tribunale per i minorenni in carnera di consiglio con decreto
motivato, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante
dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui
egli è affidato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove
esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno,
anche il minore di età inferiore.
Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori,
ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, con contestuale
avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e
nei termini di cui all'articolo 17.
Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio
ed adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
Articolo 16.
Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti
articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia
dello stato di adottabilità, dichiara che non vi è luogo
a provvedere.
Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 15.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Articolo 17.
Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell'articolo
12, primo comma, il tutore possono proporre ricorso avverso il provvedimento
sullo stato di adottabilità dinanzi allo stesso tribunale che lo
ha pronunciato, entro trenta giorni dalla notificazione.
A seguito della opposizione, il presidente del tribunale per i minorenni
nomina un curatore speciale al minore e fissa con decreto l'udienza di
comparizione dinanzi al tribunale da tenersi entro trenta giorni dal deposito
del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente
ed al curatore speciale del minore nonché la convocazione per l'udienza
fissata delle persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 15.
All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente,
le persone convocate, nonché quelle indicate dalle parti e, quindi,
sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra
ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura, del dispositivo
della sentenza; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici
giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico
ministero, all'opponente e al curatore speciale del minore.
Avverso la sentenza il pubblico ministero, l'opponente o il curatore speciale
possono con ricorso proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica,
dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, la quale,
sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone
indicate nel penultimo comma dell'articolo 15, ed effettuati ogni altro
accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel precedente
comma.
Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per
Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.
Articolo 18.
La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è
trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito
registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.
La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo
a quello della comunicazione che il decreto di adottabilità è
divenuto definitivo. A questo effetto, il cancelliere del giudice della
impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere
del tribunale per i minorenni.
Articolo 19.
Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della
potestà dei genitori.
Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista,
e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
Articolo 20.
Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento
della maggiore età da parte dell'adottando.
Articolo 21.
Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse
del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo
8, successivamente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 15.
La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio
o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità
non può essere revocato.
Articolo 22.
I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale
per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare
più fratelli. E' ammissibile la presentazione di più domande
anche successive a più tribunali per i minorenni, purché
in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la domanda e presentata
possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai
medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì
essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione
e può essere rinnovata.
Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui
all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al
comma seguente e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella
maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
Le indagini dovranno riguardare in particolare l'attitudine a educare
il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente
familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano
adottare il minore.
Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico
ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che
abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età
inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento
preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia compiuto
gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento
alla coppia prescelta.
Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti
sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini.
Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più
fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano
gravi ragioni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed al tutore. Il
provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è
trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui
all'articolo 18.
Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento
preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi
locali.
Articolo 23.
L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni
d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro
che esercitano la vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente,
quando si rivelano gravi difficoltà di idonea convivenza.
Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale
per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono
essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore dell'istanza
di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno,
anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il
giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza. Deve
procedersi ad ogni opportuno accertamento ed indagine.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore
dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore.
Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo, divenuto
definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni
sul registro di cui all'articolo 18.
In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti
temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Articolo 24.
Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del
tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro
dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni
della corte d'appello.
La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove
occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro
accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con
decreto motivato.
Articolo 25.
Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità,
decorso un anno dell'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore
che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di
età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare
ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano
tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità
di procedura, provvede sull'adozione con decreto motivato in camera di
consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il
minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso
consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.
Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti
legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono
essere sentiti.
Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma può
essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari,
con ordinanza motivata.
Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo,
l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta
ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto,
per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i
coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti
di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora
il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
Il decreto che decide sull'adozione è comunicato al pubblico ministero,
ai coniugi adottanti ed al tutore.
Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo
ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei
in favore del minore ai sensi dell'articolo 10.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Articolo 26.
Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare
il decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta giorni dalla
comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.
La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove
occorra, le persone indicate nell'articolo 25, primo comma, effettuato
ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide in camera di consiglio,
con decreto motivato.
Avverso il decreto della corte d'appello è ammesso, entro trenta
giorni, ricorso in Cassazione per violazione di legge. Il provvedimento
che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura
del cancelliere del tribunale per i minorenni, entro il decimo giorno
successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui
all'articolo 18 e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione
a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere
del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione
al cancelliere del tribunale per i minorenni.
Articolo 27.
Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo
degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai
sensi dell'articolo 25, quinto comma, l'adottato assume il cognome della
famiglia di lei.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine,
salvi i divieti matrimoniali.
Articolo 28.
Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve
essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione
di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità
del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26.
L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi
di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai
quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione
espressa dell'autorità giudiziaria.
Articolo 29.
Per i provvedimenti di adozione di minori stranieri è competente
il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di
residenza degli adottanti o affidatari.
Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero
è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui
si trova il luogo dell'ultimo domicilio dei coniugi; in mancanza di precedente
domicilio è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Articolo 30.
I coniugi i quali intendano adottare un minore straniero debbono richiedere
al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneità
all'adozione.
Il tribunale, previe adeguate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti
previsti nell'articolo 6. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti
nello Stato straniero il tribunale potrà avvalersi delle autorità
diplomatiche e consolari e dei servizi locali delle località dove
gli adottanti sono vissuti in Italia.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono emessi in camera di consiglio
con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono impugnabili
ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile.
Articolo 31.
L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli
anni quattordici è consentito quando vi sia provvedimento di adozione
o di affidamento preadottivo del minore emesso da una autorità
straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in Italia o nello
Stato straniero, o altro provvedimento in materia di tutela e degli altri
istituti di protezione dei minori. L'autorità consolare del luogo
ove il provvedimento è stato emesso dichiara che esso è
conforme alla legislazione di quello Stato.
L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni
quattordici è altresì consentito quando vi sia nulla osta,
emesso dal Ministro degli affari esteri d'intesa con quello dell'interno.
Articolo 32.
Il tribunale per i minorenni dichiara l'efficacia nello Stato dei
provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente quando accerta:
a) che è stata emanata, in precedenza, la dichiarazione di idoneità
dei coniugi adottanti, ai sensi dell'articolo 30;
b) che il provvedimento straniero è conforme alla legislazione
dello Stato che lo ha emesso;
c) che il provvedimento straniero non è contrario ai principi fondamentali
che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori.
La dichiarazione di efficacia è emessa in camera di consiglio
con decreto motivato, sentito il pubblico ministero.
Avverso la decisione del tribunale è ammesso ricorso per Cassazione.
Articolo 33.
Il provvedimento emesso da un'autorità straniera non può
essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione se non risulta
comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di
almeno un anno.
Ove il provvedimento non preveda l'affidamento preadottivo o comunque
questo non sia stato effettuato, esso è dichiarato efficace come
affidamento preadottivo. In tat caso, dopo un anno di permanenza del minore
in Italia presso gli adottanti, il tribunale per i minorenni competente
pronuncia il decreto di cui all'articolo 25.
Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo e negli altri
casi in cui il provvedimento straniero non possa essere dichiarato efficace
con gli effetti dell'adozione, il tribunale applica l'articolo 37, dandone
comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo
Stato di appartenenza del minore.
Articolo 34.
Il nulla osta di cui al secondo comma dell'articolo 31 è concesso,
su richiesta di coniugi forniti della dichiarazione di idoneità
all'adozione, quando nell'ordinamento dello Stato di provenienza del minore
non sia prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti di cui al primo
comma dell'articolo 31, qualora sussistano motivi di esclusivo interesse
del minore stesso all'ingresso nello Stato a scopo di adozione.
Il nulla osta è concesso anche nel caso in cui per eventi bellici,
calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale, non
sia possibile l'emanazione del provvedimento anzidetto.
Il nulla osta non può essere concesso in mancanza di autorizzazione
all'espatrio del minore a scopo di adozione o di affidamento da parte
dell'autorità dello Stato di provenienza competente secondo l'attestazione
dell'autorità consolare e tenuto conto delle circostanze indicate
nei commi precedenti, a provvedere in merito alla protezione dei minori
e alla salvaguardia dei loro diritti.
Il tribunale per i minorenni accerta la sussistenza dei provvedimenti
di cui ai commi precedenti, acquisisce ogni possibile notizia in ordine
alla situazione del minore e ne dichiara lo stato di adottabilità
disponendone l'affidamento preadottivo ai coniugi richiedenti.
Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo, il tribunale
applica l'articolo 37.
Articolo 35.
E' fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere
il visto per l'ingresso nello Stato e agli uffici di polizia di frontiera
di consentire l'introduzione di stranieri minori degli anni quattordici
a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 31.
Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore degli anni quattordici,
al quale non viene consentito l'ingresso in Italia per l'insussistenza
delle condizioni di cui all'articolo 31, provvedono a proprie spese al
rimpatrio immediato del minore nel paese di origine.
Articolo 36.
Al di fuori di quanto previsto nell'articolo 31, l'ingresso nello
Stato di stranieri minori degli anni quattordici non accompagnati dai
genitori o da parenti entro il quarto grado deve essere immediatamente
segnalato dagli uffici di polizia di frontiera al tribunale per i minorenni
del distretto ove è diretto il minore, ovvero, nella ipotesi in
cui non sia desumibile il luogo di dimora del minore nello Stato, al tribunale
per i minorenni di Roma.
Dette segnalazioni devono contenere l'indicazione del nome della persona
che eventualmente accompagna il minore.
Le segnalazioni sopra indicate non devono effettuarsi nel caso di ingresso
di minori per motivi turistici e di studio, sempre che la permanenza non
sia superiore ai tre mesi.
Articolo 37.
Al minore straniero in stato di abbandono che si trovi nello Stato,
si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e
di provvedimenti necessari in caso di urgenza.
Articolo 38.
Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, può autorizzare enti pubblici o altre organizzazioni
idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori
stranieri .
Articolo 39.
Il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza
italiana acquista di diritto tale cittadinanza. La disposizione del precedente
comma si applica anche nei confronti degli adottati prima dell'entrata
in vigore della presente legge] .
Articolo 40.
I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono
adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare
domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra
al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora
del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora
o di precedente domicilio nello Stato, è competente il tribunale
per i minorenni di Roma.
Articolo 41.
Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento
dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio
di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.
Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella
famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili
con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia
scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento.
Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria
competenza perché i provvedimenti dell'autorità italiana
relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio
del minore.
Articolo 42.
Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di
adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti
all'estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione
dello stesso minore pronunciato da autorità straniera.
Articolo 43.
Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo
9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, numero 200.
Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore
di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti
temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del
caso il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni del distretto
ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente
domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni
di Roma.
Articolo 44.
I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni
di cui al primo comma dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo
di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente
alla perdita dei genitori;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro
coniuge;
c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita
anche in presenza di figli legittimi.
Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione è consentita, oltre
che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.
Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve
essere adottato da entrambi i coniugi.
In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età
di coloro che intende adottare .
Articolo 45.
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dall'adottando.
Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è
dato dal suo legale rappresentante .
Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito;
se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito.
Articolo 46.
Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge
dell'adottando.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale,
sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga
il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare
ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori
esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando.
Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è
impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità
delle persone chiamate ad esprimerlo.
Articolo 47.
L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronuncia.
Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto
l'adottando possono revocare il loro consenso.
Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della
emanazione del decreto, si può procedere, su istanza dell'altro
coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.
Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento
della morte dell'adottante.
Articolo 48.
Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno
dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio
spettano ad entrambi.
L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo
conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile.
Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore
età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne
ha l'usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese
di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di
investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 382 del codice civile.
Articolo 49.
L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo
al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione
III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.
L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa
un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione
dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.
Articolo 50.
Se cessa l'esercizio da parte, dell'adottante o degli adottanti della
potesta, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi
parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può
emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato,
la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene
conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori.
Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Articolo 51.
La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale
su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni
abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti
o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile
con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel
minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione
può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità
in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento
e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia
la sentenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere
altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camcra di consiglio
circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione
dei beni.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nei casi in
cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale
li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.
Articolo 52.
Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti
dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti
o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda
dell'adottato o su istanza del pubblico ministero.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento
e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che
abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore,
pronuncia sentenza.
Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia
compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore,
può dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio
circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione
dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà
sia ripreso dai genitori.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il
tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.
Articolo 53.
La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero
in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.
Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Articolo 54.
Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza
di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante
per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono
esclusi dalla successione dell'adottante.
Articolo 55.
Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293,
294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.
Articolo 56.
Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per
i minorenni del distretto dove si trova il minore.
Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici
anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato
personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato
.
L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 può essere dato
da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata.
Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando
la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni
e della sezione per i minorenni della corte di appello.
Articolo 57.
Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando,
dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi
locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore
e sulla di lui famiglia.
L'indagine dovrà riguardare in particolare:
a) l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica,
la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
c) la personalità del minore;
d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità
dell'adottante e del minore.
Articolo 58.
L'intitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile è
sostituita dalla seguente: «Dell'adozione di persone maggiori di
età».
Articolo 59.
L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice
civile è sostituita dalla seguente: «Dell'adozione di persone
maggiori di età e dei suoi effetti».
Articolo 60.
Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice
civile non si applicano alle persone minori di età.
Articolo 61.
L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 299. - Cognome dell'adottato. - L'adottato assume il cognome
dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori
assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione
non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto,
salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale
che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato,
assume il cognome dell'adottante.
Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome
del marito.
Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che
non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei».
Articolo 62.
L'articolo 307 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 307. - Revoca per indegnità dell'adottante. - Quando
i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante
contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti
di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato».
Articolo 63.
L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro I del codice
civile è sostituita dalla seguente: «Delle forme dell'adozione
di persone di maggiore età».
Articolo 64.
L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 312. - Accertamenti del tribunale. - Il tribunale, assunte
le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando».
Articolo 65.
L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 313. - Provvedimento del tribunale. - Il tribunale, in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità
di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non
far luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla
comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo
alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero».
Articolo 66.
I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile sono sostituiti
dai seguenti:
«Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è
trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo
giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi
non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice
dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di
stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì
trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in
giudicato».
Articolo 67.
Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo
e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e
310 del codice civile.
E' abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro I del
codice civile
Articolo 68.
Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice
civile è sostituito dal seguente:
«Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti
contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252,
262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché
nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile».
Articolo 69.
In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione
del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i
provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo
10 della presente legge.
Articolo 70.
I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che
omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di
ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in
ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del
codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità
sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa
fino a lire 400.000.
I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono
di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i
minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte
circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniticon la pena
della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.
Articolo 71.
Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione,
affida a terzi con carattere di definitiva un minore, ovvero lo avvia
all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito
con la reclusione da una a tre anni.
Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il
minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di
vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà.
Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita
della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità;
se è commesso del tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se
è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue
la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità
all'ufficio tutelare.
Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di
un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense,
da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi
di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è
raddoppiata.
La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche
a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità
a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività.
La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari
o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento
di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno
o con multa fino a lire 2.000.000.
Articolo 72.
Chiunque, per procurarsi denaro o altra utilità, in violazione
delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero
minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini
italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che,
consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono
stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di
definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere
affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Articolo 73.
Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce
qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia
stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo
stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa fino a lire 900.000.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi
a tre anni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce
tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione
del tribunale per i minorenni.
Articolo 74.
Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente
tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante,
dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio
naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione
di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento.
Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli
estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni
assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo
comma, del codice civile.
Articolo 75.
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza
legale alle procedure previste ai sensi della presente legge.
La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata
dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorché
l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi
cessata.
Si applica la disposizione di cui all'articolo 14, secondo comma, della
legge 11 agosto 1973, n. 533.
Articolo 76.
Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso
o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima .
Articolo 77.
Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le
affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della
presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo
87 del codice civile.
Articolo 78.
Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile è sostituito
dal seguente:
«Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso
in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare
il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di
affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere
accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità
deriva da matrimonio dichiarato nullo».
Articolo 79.
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi
che risultino forniti dei requisiti di cui all'art. 6 possono chiedere
al tribunale per i minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento
risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato,
l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati
o adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in
vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento .
Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo
57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.
Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, se opportuno,
anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno
compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso.
Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente non legalmente separato,
deve prestare l'assenso.
I discendenti degli adottati o affilianti che hanno superato gli anni
quattordici devono essere sentiti.
Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è
necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o
di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti
il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo,
se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che,
in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.
Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.
Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti
dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato
se maggiorenne.
Articolo 80.
Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento,
può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali
relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.
Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e gli
articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche
agli affidatari di cui al comma precedente.
Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle
famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori
in affidamento affinché tale affidamento si possa fondare sulla
disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente
dalle condizioni economiche.
Articolo 81.
L'ultimo comma dell'articolo 244 del codice civile è sostituito
dal seguente:
«L'azione può essere altresì promossa da un curatore
speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza
del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero
quando si tratta di minore di età inferiore».
Articolo 82.
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste
dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono
esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto
dovuti ai pubblici uffici.
Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione
dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in
annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione
del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e
giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli
esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti
le occorrenti variazioni di bilancio.